Cos’è
L’APE è un documento che riporta le caratteristiche
energetiche di un edificio (caratteristiche termoigronometriche, caratteristiche
costruttive, esposizione, consumi, produzione di acqua calda, tipologia di
impianto, caratteristiche della caldaia, eventuali sistemi di produzione di
energia rinnovabile) che vengono riassunte in un indice di prestazione energetica espresso nel valore kwh/mq/anno che fa rientrare l’immobile in una classe
energetica sinteticamente descritta dalle lettere da A a G.
Caratteristiche dell’APE
L’APE
- ha una validità di 10 anni
- deve essere effettuato da un certificatore energetico
- sostituisce l’ACE (Attestato di Certificazione Energetica)
- non va confuso con l’AQE (Attestato di Qualificazione Energetica)
- va conservato con il libretto della caldaia
- va consegnato al nuovo proprietario o conduttore
- va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione energetica
- non serve se l’immobile è già dotato di ACE
Quando serve
Annunci:
L’APE va riportato su qualsiasi mezzo di informazione
(cartello, sito internet, volantino …) nel caso sia di vendita che di locazione di immobili
SANZIONI
variabili da
500€ a 3.000 € a carico del
responsabile
dell’annuncio
Compravendita
L’APE
va redatto a cura e spese del proprietario
va mostrato all'acquirente
va allegato all'atto di vendita
va redatto a cura e spese del proprietario
va mostrato all'acquirente
va allegato all'atto di vendita
SANZIONI
variabili da 3.000€ a 18.000 € a carico del
PROPRIETARIO
Nuova Costruzione
L’APE va consegnato al momento della richiesta dell'agibilità
Esclusioni
Sono esclusi dall'obbligo dell'APE:
edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
NON
RISCHIARE