venerdì 26 settembre 2014

Confedilizia attesta/dichiara l'esonero dall'obbligo di formazione iniziale per gli attuali amministratori di condominio

UFFICIO STAMPA 


ATTESTATO/DICHIARAZIONE DI 
ESONERO DALL’OBBLIGO DI 
FORMAZIONE INIZIALE 

Ai  sensi  dell’art.  71-bis   disp.  att.  c.c.  per  svolgere  l’incarico  di  amministratore  (non  del  proprio condominio)  occorre,  fra  le  altre  cose,  frequentare  un  corso,  prima  di  formazione  iniziale  e  poi, annualmente, di formazione periodica, in materia di amministrazione condominiale. 
Un’eccezione è prevista dall’ultimo comma della stessa norma per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo – facendo riferimento la legge all’entrata  in  vigore  della  stessa  –  che  va  dal  18.6.’10  al  18.6.’13:  tali  soggetti,  infatti,  possono svolgere l’attività in questione adempiendo solo all’obbligo annuale di formazione periodica. 
Si  pone  quindi  il  problema,  per  i  suddetti  soggetti, di  dimostrare  la  sussistenza  della  condizione richiesta  dalla  legge  per  l’esonero  dall’obbligo  di  formazione  iniziale.  Problema  la  cui  soluzione implica,  all’evidenza,  la  necessità,  per  coloro  che  abbiano  svolto  attività  di  amministrazione condominiale  per  almeno  un  anno  nel  triennio  considerato,  di  produrre,  alle  assemblee condominiali  chiamate  a  deliberare  sulla  loro  nomina,  tutta  la documentazione  comprovante  la sussistenza della predetta condizione di esonero.  
E’  chiaro  come  ciò  possa  costituire  un  incombente  gravoso  per  l’amministratore  condominiale, specie nei casi in cui la dimostrazione richieda l’esibizione di più libri condominiali. Inoltre, come possa  rappresentare  anche  una  causa  di  forte  rallentamento  dei  lavori  assembleari,  dovendo  i condòmini procedere ad un accurato esame della documentazione fornita da chi si candida come amministratore.  Senza  considerare,  altresì,  le  eventuali  discussioni  a  cui  un  esame  del  genere potrebbe portare ove la documentazione prodotta non fosse sufficientemente chiara.  
In tale prospettiva, la Confedilizia ha apprestato, allora, un Servizio – attivo presso tutte le sue 
Associazioni  territoriali  –  per  il  rilascio,  agli  amministratori  che  si  trovino  nella  condizione 
contemplata  dall’ultimo  comma  dell’art.  71- bis  disp.  att.  c.c.,  di  attestati/dichiarazioni  (da presentare in assemblea da parte degli interessati) di esonero dall’obbligo di formazione iniziale.  
L’attestato/dichiarazione  –  firmato  dal  rappresentate  legale  dell’Associazione  territoriale  –  viene rilasciato ove naturalmente i richiedenti siano in grado di dimostrare (attraverso, ad esempio, la produzione di verbali assembleari contenenti la loro nomina ad amministratore) quanto richiesto dalla legge.  
In argomento è da sottolineare, altresì, come l’Ufficio legale della Confedilizia ritenga che l’anno cui fa riferimento il più volte citato art. 71-bis  disp. att. c.c., debba considerarsi continuativo e non il risultato della somma di più periodi di tempo frazionati. E ciò, in particolare, per il motivo che solo svolgere l’incarico di amministratore per un anno intero dà certamente modo di confrontarsi più compiutamente con le diverse problematiche e le molteplici scadenze che l‘amministrazione di un fabbricato comporta. 
Maggiori informazioni possono essere attinte presso Confedilizia Treviso, Riviera Garibaldi n. 19 – 
Tel 0422-579703 e Fax 0422-574436 (sito www.confediliziatreviso.it).  
Treviso, lì 24 settembre 2014 

Confedilizia attesta/dichiara l'esonero dall'obbligo di formazione iniziale per gli attuali amministratori di condominio

UFFICIO STAMPA 


ATTESTATO/DICHIARAZIONE DI 
ESONERO DALL’OBBLIGO DI 
FORMAZIONE INIZIALE 

Ai  sensi  dell’art.  71-bis   disp.  att.  c.c.  per  svolgere  l’incarico  di  amministratore  (non  del  proprio condominio)  occorre,  fra  le  altre  cose,  frequentare  un  corso,  prima  di  formazione  iniziale  e  poi, annualmente, di formazione periodica, in materia di amministrazione condominiale. 
Un’eccezione è prevista dall’ultimo comma della stessa norma per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo – facendo riferimento la legge all’entrata  in  vigore  della  stessa  –  che  va  dal  18.6.’10  al  18.6.’13:  tali  soggetti,  infatti,  possono svolgere l’attività in questione adempiendo solo all’obbligo annuale di formazione periodica. 
Si  pone  quindi  il  problema,  per  i  suddetti  soggetti, di  dimostrare  la  sussistenza  della  condizione richiesta  dalla  legge  per  l’esonero  dall’obbligo  di  formazione  iniziale.  Problema  la  cui  soluzione implica,  all’evidenza,  la  necessità,  per  coloro  che  abbiano  svolto  attività  di  amministrazione condominiale  per  almeno  un  anno  nel  triennio  considerato,  di  produrre,  alle  assemblee condominiali  chiamate  a  deliberare  sulla  loro  nomina,  tutta  la documentazione  comprovante  la sussistenza della predetta condizione di esonero.  
E’  chiaro  come  ciò  possa  costituire  un  incombente  gravoso  per  l’amministratore  condominiale, specie nei casi in cui la dimostrazione richieda l’esibizione di più libri condominiali. Inoltre, come possa  rappresentare  anche  una  causa  di  forte  rallentamento  dei  lavori  assembleari,  dovendo  i condòmini procedere ad un accurato esame della documentazione fornita da chi si candida come amministratore.  Senza  considerare,  altresì,  le  eventuali  discussioni  a  cui  un  esame  del  genere potrebbe portare ove la documentazione prodotta non fosse sufficientemente chiara.  
In tale prospettiva, la Confedilizia ha apprestato, allora, un Servizio – attivo presso tutte le sue 
Associazioni  territoriali  –  per  il  rilascio,  agli  amministratori  che  si  trovino  nella  condizione 
contemplata  dall’ultimo  comma  dell’art.  71- bis  disp.  att.  c.c.,  di  attestati/dichiarazioni  (da presentare in assemblea da parte degli interessati) di esonero dall’obbligo di formazione iniziale.  
L’attestato/dichiarazione  –  firmato  dal  rappresentate  legale  dell’Associazione  territoriale  –  viene rilasciato ove naturalmente i richiedenti siano in grado di dimostrare (attraverso, ad esempio, la produzione di verbali assembleari contenenti la loro nomina ad amministratore) quanto richiesto dalla legge.  
In argomento è da sottolineare, altresì, come l’Ufficio legale della Confedilizia ritenga che l’anno cui fa riferimento il più volte citato art. 71-bis  disp. att. c.c., debba considerarsi continuativo e non il risultato della somma di più periodi di tempo frazionati. E ciò, in particolare, per il motivo che solo svolgere l’incarico di amministratore per un anno intero dà certamente modo di confrontarsi più compiutamente con le diverse problematiche e le molteplici scadenze che l‘amministrazione di un fabbricato comporta. 
Maggiori informazioni possono essere attinte presso Confedilizia Treviso, Riviera Garibaldi n. 19 – 
Tel 0422-579703 e Fax 0422-574436 (sito www.confediliziatreviso.it).  
Treviso, lì 24 settembre 2014 

mercoledì 24 settembre 2014

Confediliza ora è presente anche nel Quartier del Piave e nella Vallata


UFFICIO STAMPA
Il Geom. Marcello Furlan, Presidente di Confedilizia Treviso, ha nominato il dott. Carlo Garbuio, di Sernaglia della Battaglia, Delegato Mandamentale della Sinistra Piave.
Il dott. Carlo Garbuio, che ha accettano la nomina, rappresenterà Confedilizia Treviso negli incontri con i Sindaci, gli Enti e le Istituzioni locali dei Comuni di Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Moriago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, S. Pietro di Feletto, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene e Vidor.
Il Delegato Mandamentale è stato incaricato di promuovere contatti, inchieste, dibattiti, aggiornamenti, che tocchino in via diretta o mediata gli interessi dell’Associazione o degli associati.
Il dott. Garbuio si è impegnato ad informare la sede provinciale di quanto possa essere utile agli associati e/o alla comunità, in riferimento alla vita dei Comuni rientranti nella Delegazione da esso retta e di quali iniziative potrebbe accollarsi Confedilizia Treviso per far sentire la propria presenza in loco.
"L'apertura di una nuova Delegazione Mandamentale è un altro passo importante - ha commentato il Geom. Furlan - peravvicinare Confedilizia ai cittadini e, in particolare, ai proprietari di casa, in questo momento estremamente difficoltoso nel quale si trova la categoria.
L'obbiettivo è quello di aggregare un maggior numero possibile di iscritti a Confedilizia, nell'intento di tutelare gli interessi dei proprietari di immobili nei confronti delle Istituzioni, sia nazionali che locali.
Se tanti proprietari, che non sono iscritti, sapessero cosa fa per loro la Confedilizia, sentirebbero il dovere di iscriversi".
Confedilizia è forte di oltre 200 sedi territoriali.
Treviso, lì 23 settembre 2014 

sabato 20 settembre 2014

Come si aggiorna il canone di locazione con variazione ISTAT negativa

Confedilizia logo
Per la seconda volta dal secondo dopoguerra l'ISTAT rileva una variazione negativa dell'indice dei prezzi al consumo: come si aggiorna il canone di locazione?

La variazione negativa dell’indice dei prezzi al consumo – rilevata dall’Istat per il mese di agosto, per la seconda volta quantomeno dal secondo dopoguerra del secolo scorso in poi (la prima fu nel 2009) – non influisce sui canoni di locazione.E’ quanto segnala la Confedilizia, precisando che l’Istat ha comunicato che la variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati “senza tabacchi” (quello cui si riferisce la legge sulle locazioni) è stata nel mese di agosto pari a – 0,1%. E negativa (nella misura dello 0,2%) è stata pure la variazione del cosiddetto indice armonizzato europeo, vale a dire dell’indice dei prezzi al consumo per i Paesi dell’Unione europea rilevato da Eurostat, utilizzabile con specifica clausola nei contratti di locazione “liberi”.La Confedilizia fa presente che la risposta alla questione relativa alla possibilità che la variazione Istat comporti un aggiornamento in diminuzione dei canoni è fuor di dubbio negativa, sulla base anzitutto dei lavori parlamentari, nei quali non si trova traccia di una previsione (e neppure di una ipotetica possibilità) del genere, e si trova – anzi – il continuo riferimento all’aggiornamento come mezzo di mantenimento costante della remunerazione della proprietà immobiliare contro la perdita di potere d’acquisto della moneta. Che solo a questa si volesse rimediare risulta chiaro dal fatto che la limitazione al 75% dell’indice Istat (attualmente valida solo per alcune tipologie di contratti) venne costantemente giustificata considerando “la buona difesa dell’investimento immobiliare contro la svalutazione” (Relazione Ministri di grazia e giustizia, e dei lavori pubblici).Allo stato, la Confedilizia ritiene quindi che il testo delle disposizioni in materia non possa portare alla diminuzione dei canoni. Roma, 12 settembre 2014