venerdì 26 settembre 2014

Confedilizia attesta/dichiara l'esonero dall'obbligo di formazione iniziale per gli attuali amministratori di condominio

UFFICIO STAMPA 


ATTESTATO/DICHIARAZIONE DI 
ESONERO DALL’OBBLIGO DI 
FORMAZIONE INIZIALE 

Ai  sensi  dell’art.  71-bis   disp.  att.  c.c.  per  svolgere  l’incarico  di  amministratore  (non  del  proprio condominio)  occorre,  fra  le  altre  cose,  frequentare  un  corso,  prima  di  formazione  iniziale  e  poi, annualmente, di formazione periodica, in materia di amministrazione condominiale. 
Un’eccezione è prevista dall’ultimo comma della stessa norma per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo – facendo riferimento la legge all’entrata  in  vigore  della  stessa  –  che  va  dal  18.6.’10  al  18.6.’13:  tali  soggetti,  infatti,  possono svolgere l’attività in questione adempiendo solo all’obbligo annuale di formazione periodica. 
Si  pone  quindi  il  problema,  per  i  suddetti  soggetti, di  dimostrare  la  sussistenza  della  condizione richiesta  dalla  legge  per  l’esonero  dall’obbligo  di  formazione  iniziale.  Problema  la  cui  soluzione implica,  all’evidenza,  la  necessità,  per  coloro  che  abbiano  svolto  attività  di  amministrazione condominiale  per  almeno  un  anno  nel  triennio  considerato,  di  produrre,  alle  assemblee condominiali  chiamate  a  deliberare  sulla  loro  nomina,  tutta  la documentazione  comprovante  la sussistenza della predetta condizione di esonero.  
E’  chiaro  come  ciò  possa  costituire  un  incombente  gravoso  per  l’amministratore  condominiale, specie nei casi in cui la dimostrazione richieda l’esibizione di più libri condominiali. Inoltre, come possa  rappresentare  anche  una  causa  di  forte  rallentamento  dei  lavori  assembleari,  dovendo  i condòmini procedere ad un accurato esame della documentazione fornita da chi si candida come amministratore.  Senza  considerare,  altresì,  le  eventuali  discussioni  a  cui  un  esame  del  genere potrebbe portare ove la documentazione prodotta non fosse sufficientemente chiara.  
In tale prospettiva, la Confedilizia ha apprestato, allora, un Servizio – attivo presso tutte le sue 
Associazioni  territoriali  –  per  il  rilascio,  agli  amministratori  che  si  trovino  nella  condizione 
contemplata  dall’ultimo  comma  dell’art.  71- bis  disp.  att.  c.c.,  di  attestati/dichiarazioni  (da presentare in assemblea da parte degli interessati) di esonero dall’obbligo di formazione iniziale.  
L’attestato/dichiarazione  –  firmato  dal  rappresentate  legale  dell’Associazione  territoriale  –  viene rilasciato ove naturalmente i richiedenti siano in grado di dimostrare (attraverso, ad esempio, la produzione di verbali assembleari contenenti la loro nomina ad amministratore) quanto richiesto dalla legge.  
In argomento è da sottolineare, altresì, come l’Ufficio legale della Confedilizia ritenga che l’anno cui fa riferimento il più volte citato art. 71-bis  disp. att. c.c., debba considerarsi continuativo e non il risultato della somma di più periodi di tempo frazionati. E ciò, in particolare, per il motivo che solo svolgere l’incarico di amministratore per un anno intero dà certamente modo di confrontarsi più compiutamente con le diverse problematiche e le molteplici scadenze che l‘amministrazione di un fabbricato comporta. 
Maggiori informazioni possono essere attinte presso Confedilizia Treviso, Riviera Garibaldi n. 19 – 
Tel 0422-579703 e Fax 0422-574436 (sito www.confediliziatreviso.it).  
Treviso, lì 24 settembre 2014 

Nessun commento:

Posta un commento