martedì 20 maggio 2014

Certificazione energetica fra obblighi e sanzioni

Cos’è
L’APE è un documento che riporta le caratteristiche energetiche di un edificio (caratteristiche termoigronometriche, caratteristiche costruttive, esposizione, consumi, produzione di acqua calda, tipologia di impianto, caratteristiche della caldaia, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile) che vengono riassunte in un indice di prestazione energetica espresso nel valore kwh/mq/anno  che fa rientrare l’immobile in una classe energetica sinteticamente descritta dalle lettere da A a G.


Caratteristiche dell’APE
L’APE

  • ha una validità di 10 anni
  • deve essere effettuato da un certificatore energetico
  • sostituisce l’ACE (Attestato di Certificazione Energetica)
  • non va confuso con l’AQE (Attestato di Qualificazione Energetica)
  • va conservato con il libretto della caldaia
  • va consegnato al nuovo proprietario o conduttore
  • va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione energetica
  • non serve se l’immobile è già dotato di ACE 

Quando serve

Annunci
L’APE va riportato su qualsiasi mezzo di informazione (cartello, sito internet, volantino …) nel caso sia di vendita che di locazione di immobili
SANZIONI 
variabili da 500€ a 3.000 € a carico del 
responsabile dell’annuncio


Compravendita 
L’APE 
va redatto a cura e spese del proprietario
va mostrato all'acquirente
va allegato all'atto di vendita
SANZIONI 
variabili da 3.000€ a 18.000 € a carico del 
PROPRIETARIO


Locazione
L’APE 
va redatto a cura e spese del proprietario
va mostrato al conduttore
deve essere riportato nel contratto di locazione
può non essere allegato al contratto di locazione


SANZIONI 
variabili da 1.000€ a 4.000€ a carico del 
PROPRIETARIO




Nuova Costruzione
L’APE va consegnato al momento della richiesta dell'agibilità



Esclusioni
Sono esclusi dall'obbligo dell'APE:
edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose



NON 
RISCHIARE


Richiedi il tuo Attestato di Prestazione Energetica












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